Separazione e divorzio

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Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali.

Separazione e divorzio
Didascalia

A chi è rivolto

Ai coniugi che intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi assunti in sede di separazione o divorzio già concordati o sentenziati.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi.

Descrizione

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Come fare

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che i coniugi compili il modulo di comunicazione dati.

Cosa serve

Le parti devono inoltrare all'ufficio di stato civile il modulo di istanza congiunta contenente le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento. Tale modulo, debitamente sottoscritto, può essere inviato all'indirizzo g.casoni@comune.portomaggiore.fe.it o all'indirizzo PEC comune.portomaggiore@legalmail.it o, previo appuntamento, prodotto direttamente all'ufficio dello stato civile sito in Piazza Giuseppe Verdi, 22, in entrambi i casi allegando un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascuna delle parti e segnalando uno o più riferimenti telefonici.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l'ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che verrà fissato non prima di 30 giorni per confermare l'accordo.
Al secondo appuntamento l'ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l'accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo (primo appuntamento)
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento di conferma dell'accordo, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti conserveranno comunque l'intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento per riformulare l'accordo.

Cosa si ottiene

Lo stato di separato o divorziato.

Tempi e scadenze

Nella data fissata dall'ufficiale dello stato civile per la conferma dell'accordo di separazione, divorzio o modifica degli accordi di separazione o divorzio. Tale data non può essere fissata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo reso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile da entrambi le parti.

Costi

A seguito dell'obbligo di legge per cui tutte le Pubbliche Amministrazioni devono aderire al sistema di pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012), dal 1° Ottobre 2022 il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuabile esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA

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Ufficio stato civile

Piazza Giuseppe Verdi 22

Vincoli

Costituiscono cause impeditive alla separazione o al divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile le seguenti condizioni:
- essere parte in giudizio pendente, concernente la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- essere genitori di figli minori;
- essere genitori di figli maggiorenni incapaci;
- essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.


Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (un anno nel caso di separazione giudiziale, sei mesi nel caso di separazione consensuale).

Casi particolari

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Ulteriori informazioni

L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la  determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 0532.323.306

Unità organizzativa responsabile

Ufficio stato civile

Piazza Giuseppe Verdi 22

Documenti

Istanza richiesta separazione e/o divorzio

Istanza richiesta separazione e/o divorzio

Ultimo aggiornamento: 22/03/2024, 14:56

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