Possono fare la richiesta di pubblicazioni le persone che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, ed hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
- di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
- maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
- cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o altro documento previsto da accordi o convezioni internazionali vigenti tra l'Italia e lo Stato estero.