L'art. 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in legge n. 80 del 23 maggio 2014, prevede: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
In applicazione di tale norma, la dichiarazione di cambio di indirizzo o l'iscrizione anagrafica deve contenere l'espressa indicazione del titolo di occupazione dell'alloggio (estremi del contratto di affitto o del comodato d'uso o l'indicazione della proprietà dell'immobile occupato).
Qualora il dichiarante non sia proprietario e neppure sia titolare di un contratto di affitto o di comodato d'uso, potrà utilizzarsi alternativamente:
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il dichiarante dichiara di aver l'assenso all'occupazione da parte del proprietario;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il proprietario dichiara l'assenso all'occupazione.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere corredata della fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore e prodotta unitamente al modulo di dichiarazione di iscrizione anagrafica o cambiamento di abitazione all'interno del Comune.
L'eventuale domanda di iscrizione anagrafica, priva di idonea documentazione o, in alternativa, di una delle predette dichiarazioni sostitutive verrà dichiarata dall'ufficiale d'anagrafe irricevibile ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990. Non si accetta documentazione integrativa; la dichiarazione dovrà essere nuovamente presentata con tutti i documenti ed i dati previsti già segnalati mancanti.
Il provvedimento di iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo adottato dopo il 28 marzo 2014 è nullo per legge.