Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di Pubblici Servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Con decreto datato 6 ottobre 2023 del Ministro dell’Interno è definito l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) al fine di consentire agli avvocati iscritti all’albo tenuto dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), di chiedere – per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale – l’erogazione di alcune certificazioni anagrafiche, in modalità telematica (Anagrafico di nascita; Anagrafico di matrimonio; Cittadinanza; Esistenza in vita; Residenza; Residenza AIRE; Stato civile; Stato di famiglia; Residenza in convivenza; Stato di famiglia AIRE; Stato Libero; Anagrafico di Unione Civile; Contratto di Convivenza).
La richiesta di accesso al nuovo servizio ANPR è consentita previa identificazione digitale dell’avvocato e presuppone la verifica dell’iscrizione del richiedente al citato Albo, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), al quale sia ANPR che il Consiglio Nazionale Forense sopracitato sono collegati.
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