Riconoscimento di filiazione dopo la dichiarazione di nascita

  • Servizio attivo

Il riconoscimento del/la figlio/a nato/a fuori dal matrimonio è l'atto con cui uno o entrambi i genitori dichiarano formalmente di essere il padre o la madre del nato.

Riconoscimento di filiazione dopo la dichiarazione di nascita
Didascalia

A chi è rivolto

Ai genitori che non hanno effettuato il riconoscimento in sede di dichiarazione di nascita

Come fare

Il genitore che desidera riconoscere il/la figlio/a nato/a fuori dal matrimonio in un momento successivo alla denuncia di nascita può procedere:

  • tramite dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi Comune italiano;
  • tramite dichiarazione resa davanti ad un pubblico ufficiale (notaio, rappresentanze consolari e diplomatiche) nella forma di atto pubblico;
  • tramite dichiarazione resa con testamento;
  • tramite domanda rivolta all'Autorità Giudiziaria per la dichiarazione della filiazione in via giudiziale.

Cosa serve

Per poter procedere al riconoscimento nato fuori dal matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato Civile è necessario recarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio dello stato civile allo scopo di fornire le necessarie informazioni circa il riconoscimento da effettuarsi.

Cosa si ottiene

Riconoscimento del/della figlio/a.

Tempi e scadenze

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta, procederà:

  • ad acquisire la documentazione necessaria alla redazione dell'atto presso le pubbliche amministrazioni competenti
  • a richiedere, eventualmente, all'interessato documentazione integrativa
Nel caso siano presenti i requisiti di legge per poter procedere al riconoscimento, l'Ufficiale di Stato Civile ne darà comunicazione via e mail o telefonicamente all'interessato concordando contestualmente il giorno del riconoscimento del/la figlio/a.

Costi

Nessun costo è previsto a carico dell'utenza.

Accedi al servizio

Prenota appuntamento

Ufficio stato civile

Piazza Giuseppe Verdi 22

Vincoli

Requisiti per poter effettuare il riconoscimento:

  • aver compiuto i 16 anni di età. Il minore dei 16 anni di età può procedere al riconoscimento del/la figlio/a solo se sia stato autorizzato dal Tribunale
  • non essere parente in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado ovvero non avere un vincolo di affinità in linea retta con il genitore che ha già riconosciuto il/la figlio/a
  • avere il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento nel caso si debba riconoscere un/a figlio/a di età inferiore ai 14 anni
  • aver l'assenso del/la figlio/a che deve essere riconosciuto/a se maggiorenne o di età pari o superiore ai 14 anni
  • attestazione del Consolato straniero competente (se chi deve essere riconosciuto è di cittadinanza non italiana) che certifichi che in base alla normativa dello stato di appartenenza non esistono impedimenti al riconoscimento e che indichi le generalità (cognome) che il/la riconosciuto/a dovrà avere a seguito del riconoscimento. Il suddetto documento dovrà presentare la legalizzazione della Prefettura se la stessa è prevista (art. 21 comma 3 D.P.R. 396/2000).

Casi particolari

Solo il cittadino italiano maggiorenne potrà manifestare, contestualmente alla formazione dell'atto di riconoscimento, la scelta del proprio cognome della quale verrà fatta menzione nell'atto. In particolare egli potrà mantenere il cognome che ha già, sostituire al proprio quello del genitore che lo ha riconosciuto o aggiungere quello del genitore che lo ha riconosciuto al cognome che ha già.

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 0532.323.306

Unità organizzativa responsabile

Ufficio stato civile

Piazza Giuseppe Verdi 22

Ultimo aggiornamento: 19/03/2024, 15:49

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri