Dichiarazione di nascita

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La dichiarazione di nascita è obbligo dei genitori e genera l'esistenza giuridica del nato.

Dichiarazione di nascita
Didascalia

A chi è rivolto

Ai cittadini ai quali nasce un figlio.

Descrizione

Il Servizio di stato civile riceve e verbalizza le nascite dichiarate dal genitore, nel caso di figlio nato nel matrimonio, o dai genitori, nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio.

Come fare

La dichiarazione di nascita può essere effettuata:
  • presso l'Ufficio di Stato Civile del luogo ove è avvenuta la nascita (entro 10 giorni dall'evento) con attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
  • presso l'Ufficio di Stato Civile ove sono residenti i genitori (entro 10 giorni dall'evento) con attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori. Nel caso in cui i genitori non siano residenti nello stesso Comune e salvo diverso accordo tra gli stessi, la dichiarazione viene effettuata nel Comune di residenza della madre;
  • presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o clinica ove è avvenuta la nascita (entro 3 giorni dall'evento). L'atto viene successivamente inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori. La dicharazione non può essere ricevuta dal Direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che sia stato resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuta la nascita.
La dichiarazione può essere resa indistintamente da uno dei genitori se coniugati, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un ospedale o clinica (es.: presso l'abitazione), è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Qualora si tratti di dichiarare la nascita di un figlio nato fuori dal matrimonio è necessaria la presenza contestuale di entrambi i genitori. 

Per le dichiarazioni di nascita il Servizio di Stato Civile è reperibile il sabato ed in tutti i giorni di chiusura dell'ufficio esclusi i festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, al nr. 320/8393455.

Cosa serve

Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto.

Cosa si ottiene

L'atto di nascita del nato e la sua iscrizione anagrafica all'indirizzo di iscrizione anagrafica della madre.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di nascita è, previo appuntamento, verbalizzata immediatamente.

Costi

Non sono previsti costi a carico dell'utente.

Procedure collegate all'esito

Iscrizione anagrafica del nuovo nato ed attribuzione del codice fiscale la cui tessera verrà recapitata per posta all'indirizzo di residenza del nato.

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Ufficio stato civile

Piazza Giuseppe Verdi 22

Casi particolari

Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante dovrà indicare all'ufficiale dello stato civile le ragioni del ritardo. Queste ultime verranno comunicate al Procuratore della repubblica dallo stesso Ufficiale dello stato civile.

Ulteriori informazioni

Attribuzione del cognome: è possibile attribuire al figlio il solo cognome paterno o il solo cognome materno o il cognome di entrambi i genitori nell'ordine da questi deciso (paterno seguito da quello materno o materno seguito da quello paterno).
Limiti all'attribuzione del nome
È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe verrà riportato solo il primo dei nomi.

Condizioni di servizio

Contatti

Centralino PortoInforma: +39 0532.323.111
Telefono: +39 0532.323.306
Telefono: +39 0532.323.307

Unità organizzativa responsabile

Ufficio stato civile

Piazza Giuseppe Verdi 22

Ultimo aggiornamento: 19/03/2024, 14:33

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