Gli elettori e le elettrici possono votare nel Comune di residenza presso la sezione e il numero di seggio riportati sulla propria tessera elettorale.
L’elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.
L’identificazione può avvenire:
1. mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell’apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull’osservanza di tale prescrizione. L’elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE. Per l’identificazione degli elettori sono validi anche:
- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell’elettore;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia; in mancanza di un idoneo documento;
2. l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore;
3. in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest’ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.