Accesso civico sempliceL'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell'Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta è gratuita e può essere presentata a Portoinforma di persona o trasmessa inviando il modulo allegato tramite posta elettronica ad uno seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti (vai all'elenco degli
uffici);
b) al Segretario/Dirigente apicale - Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza.
In caso di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può ricorrere al Segretario/Dirigente apicale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza Dr.ssa Rita Crivellari
Accesso civico generalizzato E' previsto, inoltre, come strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi del primo comma del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.
L'esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.
La presentazione delle istanze può avvenire utilizzando il modulo allegato seguendo le seguenti modalità:
- a mezzo posta presso gli uffici che detengono l'atto o il dato, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente presso tali uffici (vai all'elenco degli uffici);
- per via telematica osservando le seguenti modalità:
a) sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) trasmissione mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
c) sottoscrizione e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità.
L'Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all'accesso.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide entro il termine di 20 giorni.
Accesso documentale ai sensi della L. 241/1990Il Comune garantisce a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di
esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.
Il diritto di accesso a è esercitabile dagli interessati, ossia da chiunque abbia un interesse concreto, diretto ed attuale, pubblico o privato, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
Non sono accoglibili richieste generiche, che non forniscano gli elementi necessari all'esatta individuazione della documentazione da rilasciare e non sono comunque ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
Il Comune non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Sulla domanda deciderà il dirigente o il responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda (responsabile di procedimento). La domanda di accesso può avere quattro diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:
- accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall'ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
- limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.
- differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall'Amministrazione.
- rifiuto: la domanda non può essere accolta.
La limitazione, il differimento e il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi solo in alcuni casi, stabiliti dall'art. 24 della Legge n. 241/1990 e da regolamenti comunali.
Per la richiesta di accesso occorre presentare richiesta su apposita modulistica disponibile presso ogni singolo servizio e scaricabile anche da questa pagina nella sezione Modulistica.
La presentazione delle istanze al Comune di Portomaggiore può avvenire seguendo le seguenti
modalità:
- a mezzo posta ordinaria unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente presso Portoinforma
- via mail all'indirizzo
comune.portomaggiore@legalmail.it osservando una delle seguenti modalità:
a) sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e trasmesse via posta elettronica ordinaria
trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata
b) sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità.
Fatte salve le cause legittime di sospensione ed interruzione del termine e fatto salvo l'accesso informale, la visione o l'estrazione di copia dei documenti è consentita entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta salvo che non siano necessari termini più ampi, comunque definibili in novanta o massimo centottanta giorni, tenuto conto della particolare tipologia della richiesta.