Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”.
L'elettore è invitato a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.
Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all’elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto.
Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro.