Note Riferimenti normativi

Art. 30 d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento: Tempestivo

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti:
Dati aggiornati al 31.05.2024 basati sull’inventario dei beni immobili al 31.12.2023

Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
Dati aggiornati al 31.05.2024

Il D.Lgs. 159/2011, istitutivo del Codice Antimafia, all'art. 48 dispone che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione.

Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato.

L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

Alla data del 31.05.2024 non risulta essere stato trasferito al Comune di Portomaggiore alcun bene immobile confiscato alla criminalità organizzata.

Qualora in futuro al Comune di Portomaggiore dovessero essere trasferiti beni immobili confiscati alla criminalità organizzata verrà redatto l'apposito elenco da pubblicare in queste sezione del sito istituzionale.

Ultimo aggiornamento: 29/05/2024, 09:53

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