Convivenza di fatto

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Convivenza di fatto fra persone maggiorenni.

Convivenza di fatto
Didascalia

A chi è rivolto

A tutti i cittadini uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune e coabitanti.

Descrizione

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda tutte le coppie di diverso o stesso sesso che pur non avendo intenzione di contrarre matrimonio o di unirsi civilmente desiderano formalizzare la propria convivenza.
L'istituzione è possibile senza alcuna particolare cerimonia. E' infatti necessaria unicamente una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza con la quale la coppia dichiara di vivere nello stesso Comune e di coabitare nella stessa casa. La convivenza di fatto può essere costituita da due persone dello stesso o di diverso sesso, maggiorenni, libere di stato, tra le quali sussista un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale e tra i quali non sussistano rapporti di parentela, affinità o adozione. La coabitazione e la dimora nello stesso Comune devono risultare dal certificato di stato di famiglia.

Cessazione della convivenza di fatto
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza, anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.
La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.

Come fare

E' necessario prenotare un appuntamento presentandosi in ufficio alla data ed all’orario fissati.

I cittadini possono presentare l'istanza di costituzione della convivenza di fatto, utilizzando l'apposito modulo inviandolo al Comune di Portomaggiore anche con una delle seguenti modalità:

  • per posta all'indirizzo dell'Ufficio;
  • per fax;
  • per via telematica all'indirizzo di posta certificata del Comune.

Cosa serve

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione.
In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.

Cosa si ottiene

La costituzione delle convivenza di fatto anagraficamente registrata.

Tempi e scadenze

Dalla presentazione dell'istanza:

  • 30 giorni se le parti già coabitano;
  • 45 giorni (salvo sospensione dei termini) se le parti o una sola delle parti costituiscono unica famiglia anagrafica al momento della presentazione dell'istanza.

Costi

Non vi sono costi da sostenere a carico dell'utente

Procedure collegate all'esito

Verifica dell'insussistenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile dei richiedenti la convivenza di fatto.

Vincoli

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

Ulteriori informazioni

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri, i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.
Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.

Condizioni di servizio

Contatti

Centralino PortoInforma: +39 0532.323.111
Telefono: +39 0532.323.305

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto

Dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto

Dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto

Dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto

Allegati

Ultimo aggiornamento: 19/03/2024, 14:32

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