Con
Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 e
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 sono state aggiornate le misure di contenimento del Coronavirus in vigore in tutto il Paese. In Emilia-Romagna le misure sono integrate dall'
ordinanza del presidente della Giunta n. 82 del 17 maggio 2020.
Per maggiori informazioni consultare
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirusDi seguito una sintesi dei principali contenuti.
VITA SOCIALE-Resta il divieto di creare assembramenti.
-Bisogna continuare a rispettare la distanza interpersonale di un metro.
-È obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.
-È vietato uscire di casa alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19.
-Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati dal Governo.
-Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
-Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
SPOSTAMENTI DAL 18 MAGGIO-Ciascuno si può spostare nella propria regione senza nessuna limitazione; non serve più l'autocertificazione (previa comunicazione congiunta da parte dei presidenti delle Regioni, dei presidenti delle Province o dei sindaci dei comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre regioni. Inoltre gli spostamenti tra la Repubblica di San Marino e le regioni con essa confinante non sono soggetti ad alcuna limitazione).
-È consentito l'accesso alle spiagge libere e agli arenili.
-Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, nonché quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti del Governo; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
SPOSTAMENTI DAL 3 GIUGNOGli spostamenti interregionali e quelli da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati dal Governo, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale o a specifici Stati e territori.
ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI CONSENTITE DAL 18 MAGGIO, per la maggior parte delle quali sono già stati approvati protocolli operativi allegati all'ordinanza regionale e pubblicati sul sito della Regione Emilia-Romagna:
-commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), agenzie di servizi (a titolo di esempio: agenzie di viaggio e agenzie immobiliari)
servizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività, anche artigianali, che prevedono l'asporto e il consumo sul posto[OA1] (a titolo esemplificativo: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing) e attività artigianali
-attività ricettive alberghiere
-strutture ricettive all'aria aperta
-tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza. Il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività
-apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali - nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.
ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI CONSENTITE DAL 20 MAGGIOPossibile riapertura delle autoscuole (misura indicata fra quelle nazionali)
ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI CONSENTITE DAL 25 MAGGIO, sulla base di protocolli regionali da approvare (a eccezione degli stabilimenti balneari, per i quali il protocollo è già stato approvato):
-stabilimenti balneari
-palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, altre strutture nelle quali si svolgano attività sportive in forma singola o di squadra dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico
attività corsistiche (a titolo di esempio lingue straniere, musica, fotografia, nautica)
-attività dei centri sociali, culturali e ricreativi
-attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park
-attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive. Queste strutture possono comunque esercitare l'attività dal 18 maggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.